Il contratto di mediazione immobiliare è quel documento attraverso il quale il mediatore fa da tramite tra due parti (intermediate) affinché esse possano concludere un accordo. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le caratteristiche e come funziona.
Il contratto di mediazione immobiliare stabilisce la ricompensa per il lavoro svolto dal mediatore, solo se le parti intermediate riescono effettivamente a concludere il contratto. Il mediatore non è legato alle parti da nessun rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza, egli fa da tramite tra il venditore di un appartamento e il potenziale acquirente, svolgendo un’attività di assistenza e ricerca, ma per poter esercitare la professione deve essere iscritto al registro delle imprese in caso di società o al Rea (Repertorio economico amministrativo) in caso di persona fisica.
L’oggetto del contratto di mediazione immobiliare è l’affare delle parti intermediate, che deve essere determinato in ogni sua parte grazie all’intervento del mediatore e le parti intermediate devono esprimere la propria volontà di avvalersene. Tale volontà può essere espressa, ma anche manifestata implicitamente mediante fatti concludenti (azioni che sottintendono senza dubbio la volontà di avvalersi dell’azione del mediatore).
Affinché il contratto sia valido, la legge non richiede una forma particolare, ma di norma il mediatore si avvale di un contratto scritto che le parti devono sottoscrivere. In genere, questi modelli contengono anche delle specifiche clausole contrattuali relative al pagamento del compenso del mediatore.
La legge, inoltre, non dispone alcunché sulla durata del contratto di mediazione. Le parti o il mediatore, in ogni caso, possono fissare un termine, scaduto il quale il contratto si intende automaticamente sciolto. Generalmente, è importante fissare un termine quando l’attività del mediatore rischia di prolungarsi troppo. Se non disposto altrimenti dalla legge, il mediatore può conferire l’incarico a una terza persona, a lui sottoposta, chiamata appunto submediatore. In questo caso l’obbligo di versare il corrispettivo al submediatore spetta solo al mediatore stesso e non anche alle parti.
Come corrispettivo per il lavoro prestato, il mediatore ha diritto ad ottenere una provvigione. Ma servono alcuni requisiti: il mediatore deve essere iscritto al registro delle imprese o al Rea; l’affare tra le parti deve essere concluso; il mediatore deve aver contribuito alla conclusione dell’affare.
Se più mediatori hanno partecipato alla conclusione dello stesso affare, ognuno di loro ha diritto ad una quota della provvigione. E’ poi interessante ricordare che il mediatore non ha il diritto di chiedere la provvigione alla parte intermediata che non fosse a conoscenza della sua opera di mediatore. Le parti possono anche stabilire che l’obbligo di pagare la provvigione gravi su una solo di esse, oppure ripartire l’ammontare della provvigione in quote differenziate.